Buoni propositi per il 2015: maggiore garanzie e diritti per le donne
In quest’ultimo anno una delle parole chiave che si
possono indicare è “femminicidio”. Con questa accezione, però, non devono
essere identificate solo coloro le quali hanno pagato con la propria vita ma,
in un raggio di azione maggiore, tutti quegli atti che soffocano la parità di
genere, ostruiscono l’evoluzione professionale e sociale della donna
relegandola a una posizione di secondo ordine rispetto all’uomo. In quest'ultimo caso, infatti, il femminicidio è di tipo "culturale" e sociale.
Si riporta a seguire la dichiarazione dei diritti della
donna e della cittadina scritta nel lontano 1791 da Olympe de Gouges, una persona coraggiosa e capace di opporti al
sistema politico e sociale della sua epoca. Il testo, che riprende la
dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, vuole essere una provocazione
per la società che, da “civile” diventa, senza parità, ingiusta e non
egualitaria.
Il testo, scritto nella fervente Francia del periodo
rivoluzionario, è ancora oggi attuale e deve far riflettere tutti, uomini e
donne.
Preambolo
Le madri, le figlie, le sorelle, rappresentanti della
nazione, chiedono di potersi costituire in Assemblea nazionale. Considerando
che l'ignoranza, l'oblio o il disprezzo dei diritti della donna sono le cause
delle disgrazie pubbliche e della corruzione dei governi, hanno deciso di
esporre, in una Dichiarazione solenne, i diritti naturali, inalienabili e sacri
della donna, affinché questa dichiarazione, costantemente presente a tutti i
membri del corpo sociale, ricordi loro senza sosta i loro diritti e i loro
doveri, affinché gli atti del potere delle donne e quelli del potere degli
uomini, potendo essere paragonati ad ogni istante con gli scopi di ogni
istituzione politica, siano più rispettati, affinché le proteste dei cittadini,
fondate ormai su principi semplici e incontestabili, si rivolgano sempre al
mantenimento della Costituzione, dei buoni costumi, e alla felicità di tutti.
In conseguenza, il sesso superiore sia in bellezza che in coraggio, nelle
sofferenze della maternità, riconosce e dichiara, in presenza e sotto gli
auspici dell'essere supremo, i seguenti Diritti della Donna e della Cittadina.
Articolo I La Donna nasce libera ed ha gli stessi
diritti dell'uomo. Le distinzioni sociali possono essere fondate solo
sull'utilità comune.
Articolo II Lo scopo di ogni associazione politica
è la conservazione dei diritti naturali e imprescrittibili della Donna e
dell'Uomo: questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e
soprattutto la resistenza all'oppressione.
Articolo III Il principio di ogni sovranità
risiede essenzialmente nella nazione, che è la riunione della donna e
dell'uomo: nessun corpo, nessun individuo può esercitarne l'autorità che non ne
sia espressamente derivata.
Articolo IV La libertà e la giustizia consistono
nel restituire tutto quello che appartiene agli altri; così l'esercizio dei
diritti naturali della donna ha come limiti solo la tirannia perpetua che
l'uomo le oppone; questi limiti devono essere riformati dalle leggi della
natura e della ragione.
Articolo V Le leggi della natura e della ragione
impediscono ogni azione nociva alla società: tutto ciò che non è proibito da
queste leggi, sagge e divine, non può essere impedito, e nessuno può essere
obbligato a fare quello che esse non ordinano di fare.
Articolo VI La legge deve essere l'espressione
della volontà generale; tutte le Cittadine e i Cittadini devono concorrere
personalmente, o attraverso i loro rappresentanti, alla sua formazione; esse
deve essere la stessa per tutti: Tutte le cittadine e tutti i cittadini,
essendo uguali ai suoi occhi, devono essere ugualmente ammissibili ad ogni
dignità, posto e impiego pubblici secondo le loro capacità, e senza altre
distinzioni che quelle delle loro virtù e dei loro talenti.
Articolo VII Nessuna donna è esclusa; essa è
accusata, arrestata e detenuta nei casi determinati dalla Legge. Le donne
obbediscono come gli uomini a questa legge rigorosa.
Articolo VIII La Legge non deve stabilire che pene
restrittive ed evidentemente necessarie, e nessuno può essere punito se non
grazie a una legge stabilita e promulgata anteriormente al delitto e legalmente
applicata alle donne.
Articolo IX Tutto il rigore è esercitato dalla
legge per ogni donna dichiarata colpevole.
Articolo X Nessuno deve essere perseguitato per le
sue opinioni, anche fondamentali; la donna ha il diritto di salire sul
patibolo, deve avere ugualmente il diritto di salire sulla Tribuna; a
condizione che le sue manifestazioni non turbino l'ordine pubblico stabilito
dalla legge.
Articolo XI La libera comunicazione dei pensieri e
delle opinioni è uno dei diritti più preziosi della donna, poiché questa
libertà assicura la legittimità dei padri verso i figli. Ogni Cittadina può
dunque dire liberamente, io sono la madre di un figlio che vi appartiene, senza
che un pregiudizio barbaro la obblighi a dissimulare la verità; salvo
rispondere dell'abuso di questa libertà nei casi determinati dalla Legge.
Articolo XII La garanzia dei diritti della donna e
della cittadina ha bisogno di un particolare sostegno; questa garanzia deve
essere istituita a vantaggio di tutti, e non per l'utilità particolare di
quelle alle quali è affidata.
Articolo XIII Per il mantenimento della forza
pubblica, e per le spese dell'amministrazione, i contributi della donna e
dell'uomo sono uguali; essa partecipa a tutte le incombenze, a tutti i lavori
faticosi; deve dunque avere la sua parte nella distribuzione dei posti, degli
impieghi, delle cariche delle dignità e dell'industria.
Articolo XIV Le Cittadine e i Cittadini hanno il
diritto di costatare personalmente, o attraverso i loro rappresentanti, la
necessità dell'imposta pubblica. Le Cittadine non possono aderirvi che a
condizione di essere ammesse ad un'uguale divisione, non solo dei beni di
fortuna, ma anche nell'amministrazione pubblica, e di determinare la quota, la
base imponibile, la riscossione e la durata dell'imposta.
Articolo XV La massa delle donne, coalizzata nel
pagamento delle imposte con quella degli uomini, ha il diritto di chiedere
conto, ad ogni pubblico ufficiale, della sua amministrazione.
Articolo XVI Ogni società nella quale la garanzia
dei diritti non sia assicurata, né la separazione dei poteri sia determinata,
non ha alcuna costituzione; la costituzione è nulla, se la maggioranza degli
individui che compongono la Nazione, non ha cooperato alla sua redazione.
Articolo XVII Le proprietà appartengono ai due
sessi riuniti o separati; esse sono per ciascuno un diritto inviolabile e
sacro; nessuno ne può essere privato come vero patrimonio della natura, se non
quando la necessità pubblica, legalmente constatata, l'esiga in modo evidente,
a condizione di una giusta e preliminare indennità.
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